I prof non sono assicurati all’Inail. Ma non lo sanno. Finchè va bene...
All’Inail.
«Buongiorno, vorrei sapere perché mi avete bocciato la pratica».
«Di che si tratta?»
«Infortunio sul lavoro».
«Si chiama?»
«Così e così».
«E ora come si sente».
«Così e così. Ecco, questa è la vostra lettera con la bocciatura».
«Che lavoro fa?»
«Sono insegnante».
«Di che cosa?»
«Materie letterarie e giuridiche»
«Eh?»
«Con la Riforma Epocale, i docenti di Storia dovranno insegnare il Diritto Costituzionale»
«Beh, per Lei non cambia niente neppure con questa trovata. Gliel’abbiamo bocciata, la pratica, perché lei non è assicurato».
«Come mai? La scuola si è dimenticata di pagare la mia polizza?»
«Ma quale polizza. Gli insegnanti non sono a rischio e dunque non sono assicurati».
«Non sono a rischio? E chi l’ha detto?»
«Trattasi di contrattazione collettiva. Lo chieda al suo Sindacato».
Al Sindacato
«E’ vero, compagno, tu non sei assicurato, ma se tu decidi di fare causa in Tribunale, potremmo anche vincere. La tesi che sosterremo in giudizio è la seguente: «E’ vero che tu non eri assicurato ma chi ha detto che non avresti dovuto esserlo?»
Pausa.
«La situazione mi sembra un tantino contorta. Non sarebbe più semplice prevedere l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni direttamente nel contratto collettivo? Lo prevede la Costituzione».
Lunga pausa. Sorriso enigmatico.
C’è l’ennesimo incidente a scuola. Il Preside, anzi il capo d’istituto, anzi il dirigente scolastico…. No, che diamine, l’insegnante incaricato di dirigere la scuola ha tentato di mobbizzare una docente precaria vittima di un infortunio sul lavoro. La poveretta era caduta fratturandosi una mano e aveva pure inoltrato una denuncia all’Inail – anzi, all’Inàil, direbbe Bonanni – come fanno tutti i docenti che cadono sul lavoro e come fanno tutti i docenti che dopo essere caduti sul lavoro cadono nella disperazione a seguito di una lettera con la quale l’Inail rigetta la pratica con poche righe di spiegazione: carissimo caduto sul lavoro, Lei non era assicurato sul lavoro, dunque non faccia finta di cadere pure dalle nuvole.
La poveretta ha poi chiesto spiegazioni a scuola, e a scuola le hanno confermato che in effetti gli insegnanti non sono assicurati. E già che ci siamo, il preside-dirigente-capo-incaricato costringe la poveretta a rientare a scuola con l’arto ingessato facendole pesare la circostanza che non essendoci soldi per una supplente le sue classi sono da tempo scoperte. Si vergogni, la poveretta. Gli insegnanti non sono assicurati all’Inail contro gli infortuni sul lavoro e spesso lo ignorano. La questione, che abbiamo gia denunciato su vincenzobrancatisano.it già alcuni anni or sono, è seria, poiché gli incidenti sono frequenti e il contenzioso è immenso. Fino al 2003 l’ente si limitava a rigettare la richiesta di indennizzo da parte dei docenti infortunati adducendo la mancata copertura del rischio.
Mancata copertura legata a contestate scelte della contrattazione collettiva. In preda a un contenzioso imponente, aggravato dal recente riconoscimento degli infortuni in itinere (dovuti spesso a incidenti stradali), l’Inail nazionale il 23 aprile 2003 ha redatto la Circolare n. 28. Essa stabilisce che «gli insegnanti sono assicurati all’Inail solo in casi limitati. Eccoli: 1) se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche, ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove esse siano presenti; 2) se sono direttamente adibiti alle seguenti attività: esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro.
L’Inail precisa che con l’espressione «esercitazione pratica», si intende «l’applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento». All’esercitazione pratica «sono state assimilate l’attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne». Tra le attività protette «rientra anche l’attività di sostegno». Solo se si rientra in queste categorie, peraltro, si è assicurati «in itinere», cioè nel tragitto scuola-casa, ciò che induce dubbi di costituzionalità. Peraltro, il mancato riconoscimento dell’infortunio sul lavoro (l’insegnante di Lettere che cade dalle scale o resta invalido andando a scuola) intaccherebbe i periodi di aspettativa per malattia.
Che nell’ipotesi di precariato sarebbero molto brevi: con retribuzione al 50 per cento dal secondo mese al terzo, niente soldi a partire dal quarto, licenziamento dopo nove mesi (art. 19 Ccnl, commi 3 e 4). Ciò anche quando il docente avesse firmato le non molto adeguate polizze assicurative da 5 euro offerte dalle scuole o quelle comprese nelle tessere sindacali. Rimane, infine, l’aleatoria opportunità della «causa di servizio ed equo indennizzo» (scarica il modulo) che la scuola (su istanza del docente) deve chiedere a un’apposita commissione entro 6 mesi dall’infortunio. Anche se in materia c’è molta confusione anche tra il personale delle segreterie, che danno informazioni spesso sbagliate, non ha nulla a che fare con l’infortunio sul lavoro l’eventuale assicurazione per la responsabilità civile contratta dalle scuole per prevenire i danni cagionati ai propri dipendenti. Danni che non potrebbero comunque integrare la fattispecie dell’infortunio sul lavoro, con tutto quel che ne consegue.